﻿{"id":335,"date":"2017-07-18T17:14:30","date_gmt":"2017-07-18T15:14:30","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ingcaporaso.it\/wpress\/?p=335"},"modified":"2017-07-18T20:52:54","modified_gmt":"2017-07-18T18:52:54","slug":"nuova-normativa-per-la-commercializzazione-dei-prodotti-da-costruzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ingcaporaso.it\/wpress\/nuova-normativa-per-la-commercializzazione-dei-prodotti-da-costruzione\/","title":{"rendered":"Nuova normativa per la commercializzazione dei prodotti da costruzione"},"content":{"rendered":"<p>Il 9 agosto 2017 entrer\u00e0 in vigore il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 recante &#8220;Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305\/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89\/106\/CEE&#8221; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017.<br \/>\nIl suddetto decreto fissa regole pi\u00f9 stringenti per i prodotti da costruzione con sanzioni fino a 50.000 euro e l&#8217;arresto per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell&#8217;esecuzione o il collaudatore e il progettista dell&#8217;opera.<br \/>\nIl provvedimento \u00e8 costituito da 31 articoli e 4 allegati, semplifica e chiarisce le norme per la commercializzazione di prodotti da costruzione. Novit\u00e0 anche in tema di trasparenza, l\u2019efficacia e l\u2019armonizzazione delle misure per garantire la sicurezza e la qualit\u00e0 delle costruzioni nell\u2019UE.<br \/>\nLa nuova norma prevede che il costruttore, direttore dei lavori, direttore dell&#8217;esecuzione o collaudatore, nell&#8217;ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti conformi alla normativa UE e alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 106\/2017.<br \/>\nIn caso di mancata conformit\u00e0 i soggetti sopra elencati possono essere puniti:<br \/>\n\u2022\tcon la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro;<br \/>\n\u2022\tcon l&#8217;arresto sino a sei mesi e con l&#8217;ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.<br \/>\nMentre, per il progettista dell&#8217;opera sono previste:<br \/>\n\u2022\tsanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 euro a 12.000 euro;<br \/>\n\u2022\tcon l&#8217;arresto sino a tre mesi e con l&#8217;ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.<br \/>\nLe Amministrazioni Competenti sono:<br \/>\nIl Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n. 1 : materiali e prodotti per uso strutturale, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un&#8217;opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 1 \u00abResistenza meccanica e stabilit\u00e0\u00bb del regolamento (UE) n. 305\/2011.<br \/>\nil Ministero dell&#8217;interno per il requisito di base delle opere n. 2: materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l&#8217;incendio, e che consentono ad un&#8217;opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 \u00abSicurezza in caso d&#8217;incendio\u00bb, di cui all&#8217;Allegato I del regolamento (UE) n. 305\/2011.<br \/>\nil Ministero dello sviluppo economico per i requisiti di base delle opere: materiali e prodotti per assicurare igiene, salute e ambiente, sicurezza e accessibilit\u00e0 nell&#8217;uso, protezione contro il rumore, risparmio energetico e ritenzione del calore, uso sostenibile delle risorse naturali.<br \/>\nLe Amministrazioni competenti sono autorit\u00e0 di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli.<br \/>\nQuale \u00e8 la prassi applicativa?<br \/>\nQuando un prodotto da costruzione rientra nell&#8217;ambito di applicazione di una norma armonizzata, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante deve redigere (Salvo deroghe limitatamente ai materiali a produzione in unico esemplare, o confezionati in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili, oppure se il prodotto sia fabbricato in cantiere con metodi tradizionali o metodi atti alla conservazione e restauro di beni tutelati) una dichiarazione di prestazione ed appone, all&#8217;atto dell&#8217;immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE.<br \/>\nIl costruttore, il progettista, direttore dei lavori, direttore dell&#8217;esecuzione o collaudatore devono prescrivere l\u2019utilizzo di prodotti da costruzione che siano forniti della dichiarazione di prestazione e della marcatura CE.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ingcaporaso.it\/wpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Dlgs_106_16-06-2017.pdf\">Dlgs_106_16-06-2017<\/a><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.ingcaporaso.it\/wpress\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/CELEX_32011R0305_it_TXT.pdf\">REGOLAMENTO (UE) N. 305\/2011<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il 9 agosto 2017 entrer\u00e0 in vigore il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 recante &#8220;Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305\/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89\/106\/CEE&#8221; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017. Il suddetto decreto fissa regole pi\u00f9 stringenti per i prodotti da costruzione con sanzioni fino a 50.000 euro e l&#8217;arresto per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell&#8217;esecuzione o il collaudatore e il progettista dell&#8217;opera. 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