Nuova normativa per la commercializzazione dei prodotti da costruzione

Il 9 agosto 2017 entrerà in vigore il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2017.
Il suddetto decreto fissa regole più stringenti per i prodotti da costruzione con sanzioni fino a 50.000 euro e l’arresto per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore e il progettista dell’opera.
Il provvedimento è costituito da 31 articoli e 4 allegati, semplifica e chiarisce le norme per la commercializzazione di prodotti da costruzione. Novità anche in tema di trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’UE.
La nuova norma prevede che il costruttore, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione o collaudatore, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti conformi alla normativa UE e alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 106/2017.
In caso di mancata conformità i soggetti sopra elencati possono essere puniti:
• con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro;
• con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Mentre, per il progettista dell’opera sono previste:
• sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 euro a 12.000 euro;
• con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
Le Amministrazioni Competenti sono:
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il requisito di base delle opere n. 1 : materiali e prodotti per uso strutturale, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla sicurezza strutturale ovvero geotecnica delle opere stesse e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 1 «Resistenza meccanica e stabilità» del regolamento (UE) n. 305/2011.
il Ministero dell’interno per il requisito di base delle opere n. 2: materiali e prodotti per uso antincendio, materiali e prodotti che prioritariamente assicurano o contribuiscono alla protezione passiva o attiva contro l’incendio, e che consentono ad un’opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito di base delle opere n. 2 «Sicurezza in caso d’incendio», di cui all’Allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011.
il Ministero dello sviluppo economico per i requisiti di base delle opere: materiali e prodotti per assicurare igiene, salute e ambiente, sicurezza e accessibilità nell’uso, protezione contro il rumore, risparmio energetico e ritenzione del calore, uso sostenibile delle risorse naturali.
Le Amministrazioni competenti sono autorità di vigilanza sul mercato e nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione per i quali risulta rilevante il requisito base per le opere di rispettiva competenza. La vigilanza si attua attraverso ispezioni, analisi, prove, misurazioni, verifiche e controlli.
Quale è la prassi applicativa?
Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, ovvero sia conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante deve redigere (Salvo deroghe limitatamente ai materiali a produzione in unico esemplare, o confezionati in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili, oppure se il prodotto sia fabbricato in cantiere con metodi tradizionali o metodi atti alla conservazione e restauro di beni tutelati) una dichiarazione di prestazione ed appone, all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato, la marcatura CE.
Il costruttore, il progettista, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione o collaudatore devono prescrivere l’utilizzo di prodotti da costruzione che siano forniti della dichiarazione di prestazione e della marcatura CE.

Dlgs_106_16-06-2017

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011